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tredueotto - L'Esperto Risponde

L'esperto risponde


Quesito

Con la presente intendo formulare alcuni quesiti che nascono dalla presa in carico di una situazione piuttosto classica, che possono essere, a mio modo di vedere, utili ad una riflessione più ampia. Due genitori sono tra loro divorziati. Il padre si rivolge al Servizio Sociale affinché lo aiuti a comprendere come mai il proprio figlio non voglia più incontrarlo nei momenti stabiliti in sentenza. Attivatasi una sorta di “mediazione familiare”, che coinvolge l’ex moglie e il figlio, nel corso dei vari incontri si procede, d’accordo con i soggetti, a una serie di registrazioni audio degli incontri che, secondo me, equivalgono ad appunti strumentali al servizio professionale. Ad un certo punto l’ex moglie chiede, per il tramite del proprio legale, l’accesso alle registrazioni di cui sopra, motivando detta richiesta con la necessità di “adottare provvedimenti opportuni all’interno della famiglia per la tutela del figlio”. Nel frattempo, la Procura Minori ordina un’indagine sociale sulle condizioni del bambino. Domande: - con la richiesta della procura minorile si è aperta una fase in cui vige il segreto d’indagine? - le registrazioni dei colloqui e degli incontri, degli appunti, siano essi in forma elettronica o cartacea, in forma sintetica o discorsiva, possono essere oggetto di richiesta di accesso da parte degli utenti? - se sì, con quali eventuali limitazioni? Le registrazioni, o parte di esse, possono essere secretate? - nel caso in cui l’accesso sia dovuto, è possibile che venga differito nel tempo?

Risposta

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