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03/02/2012
Pubblico impiego – assistenza a familiari portatori di handicap
I permessi mensili retribuiti che ai sensi del comma 3 dell’art. 33 l. n. 104 del 1992 possono essere richiesti dai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, spettano anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti residente a notevole distanza dal luogo in cui si trova il familiare poiché la continuità dell’assistenza, dopo la modificazione della l. n. 104 del 1992 operata dall’art. 20 della legge n. 53 del 2000, che ha espunto la convivenza dai presupposti indispensabili per fruire del beneficio stabilito dalla legge, non deve essere intesa in senso materiale e infermieristico, quanto piuttosto in senso morale, come presenza periodica e costante. Il requisito della continuità cioè, deve essere inteso in modo meno rigoroso e la distanza non può in sé rappresentare elemento dirimente. Peraltro la normativa sopravvenuta (art. 24, l. n. 183/2010) ha ridisegnato la disciplina di tali permessi mensili sopprimendo il riferimento ai requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza prestata. Ha inoltre espressamente previsto - al comma 3-bis inserito dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 - che non osta al riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 la distanza tra il luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave e quello di residenza del lavoratore purché, ove sia superiore a 150 chilometri, il lavoratore attesti - con titolo di viaggio o altra documentazione idonea - il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
















